ART. 1 – Costituzione – Sede – Durata.

E’ costituita l’Associazione sportiva dilettantistica, senza finalità di lucro, denominata:

“TAI CHI COMO – Associazione Sportiva Dilettantistica”.

L’Associazione ha sede legale in Faggeto Lario Via Stretta n. 16.
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

ART. 2 – Natura e scopi.

L’Associazione si affilia al Centro Sportivo Educativo Nazionale – Ente di Promozione Sportiva, riconosciuto dal Coni – accettando incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del Coni ed a tutte le disposizioni del medesimo Ente di Promozione.

L’associazione non ha scopo di lucro e ha per finalita’ lo sviluppo e la diffusione di attivita’ sportive connesse alla pratica di taijiquan e qigong. Nel raggiungimento di tali scopi l’Associazione si propone di gestire ogni forma di attivita’ ricreativa o di ogni altro tipo di attivita’ motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica di discipline inerenti filosofie orientali (taoiste, buddiste, ecc.).

Per una migliore diffusione e divulgazione della pratica di taijiquan e qigong, l’Associazione si propone di:

  • promuovere tutte le iniziative collegate in materia di taijiquan e qigong
  • organizzare convegni, congressi, corsi, seminari, viaggi, manifestazioni e occasioni d’incontro, discussione e confronto sui temi di taijiquan e qigong.

ART.  3 – Patrimonio ed entrate.

Il patrimonio e le entrate sono costituite: a) dalle quote di iscrizione e dai contributi degli associati;  b) da contributi di soggetti pubblici e privati; c) da ogni altra entrata, derivante da attività, poste in essere dall’associazione compatibili con le finalita’ sociali. Durante la vita dell’Associazione non possono essere distribuiti, ancorchè in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale. L’esercizio finanziario va dal primo Ottobre al trenta Settembre di ogni anno. Gli eventuali utili o avanzi di gestione debbono essere interamente reinvestiti nell’Associazione, per il perseguimento esclusivo dell’attività sportiva.

ART.  4 – Soci: diritti e doveri.

Le categorie dei soci sono le seguenti: a) Soci Fondatori: sono coloro che hanno promosso la fondazione dell’associazione e firmato l’Atto Costitutivo; i diritti doveri dei soci fondatori sono uguali a quelli degli ordinari; b) Soci Ordinari: sono coloro che fanno domanda di ammissione al Presidente o al Vice Presidente, i quali possono deliberare in merito e portare poi la decisione a ratifica del Consiglio Direttivo. Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione tutti i cittadini, che ne facciano richiesta, dichiarando di condividere gli scopi sociali; per i minori è necessario l’assenso di un genitore. L’ammissione può essere rifiutata solo per gravi motivi, i quali, comunque, non devono essere verbalizzati ne’ comunicati.

La validità della qualifica di socio è efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione, atto attraverso il quale vengono resi noti al richiedente, in maniera formale, la struttura dell’associazione stessa, i suoi diritti, relativi alla struttura democratica, che regola la vita associativa, e la strutturazione della stessa; gli viene inoltre messo a disposizione, affinché possa prenderne visione, codesto statuto. Lo stesso godrà, in attesa della prima riunione del consiglio direttivo, che delibererà l’accettazione dei nuovi associati, di tutti i diritti connessi al suo status di associato.

Qualora la richiesta di associazione non venisse ratificata dal Consiglio Direttivo, saranno fatti salvi, per il periodo intercorso tra l’ammissione e la mancata ratifica, i diritti connessi all’acquisizione della qualifica di socio e, in particolare, il diritto di voto nelle assemblee. L’iscrizione ha validità dodici mesi dalla data di ammissione e si rinnova automaticamente col versamento della quota associativa. Non sono ammessi soci temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile e non è rivalutabile. L’adesione all’Associazione comporta:

a)      piena accettazione dello Statuto Sociale, delle sue finalità e degli eventuali regolamenti;
b)      la facoltà di utilizzare la sede sociale e le sue infrastrutture facendone un uso corretto;
c)      il pagamento della tessera, delle quote associative e dei contributi;
d)      mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell’associazione.

Il socio può recedere dall’Associazione senza diritto ad alcun compenso, rimborso o indennità, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. La perdita della qualifica di socio può avvenire per: a) morosità; b) non ottemperanza alle disposizioni statutarie e regolamentari; c) quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali all’Associazione; d) per comportamento scorretto.

Le espulsioni saranno decise dal Consiglio Direttivo, senza obbligo di preavviso ed a effetto immediato. E’ ammesso il ricorso all’Assemblea e, in tal caso, il provvedimento di espulsione resta sospeso, sino alla delibera assembleare.

 ART.  5 – Quote Sociali.

Gli importi dei contributi associativi e dei contributi integrativi, dovuti dagli associati, vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo, il quale ne prevede anche i termini e le modalità di pagamento.

ART. 6 – Assemblea e bilancio.

L’Assemblea è sovrana. Essa è formata da tutti i soci fondatori ed ordinari. Tutti i soci maggiorenni, e per i minori i rispettivi genitori, in regola col pagamento della quota associativa vi hanno diritto di voto in ragione di un voto ciascuno (art. 2538, II comma c.c.); ogni socio puo’ rappresentare con delega scritta un solo altro socio. L’Assemblea, previa convocazione del Presidente dell’Associazione (mediante avviso affisso all’albo almeno venti giorni prima dello svolgimento della stessa), si riunisce in via ordinaria una volta all’anno, entro il 31 di dicembre, per approvare il rendiconto economico-finanziario dell’esercizio precedente, con la modalità del voto palese, ed una volta ogni quattro anni per il rinnovo delle cariche.

L’Assemblea si riunisce in via straordinaria ogni qual volta lo richieda il Consiglio Direttivo o un terzo degli associati. L’Assemblea delibera a maggioranza semplice ed è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione l’Assemblea e’ valida qualunque sia il numero degli intervenuti; la seconda convocazione deve essere fissata ad almeno un’ora di distanza dalla prima. L’Assemblea è presieduta  dal Presidente o, in caso di suo impedimento, da un socio designato dalla medesima.

Le deliberazioni sono constatate con processi verbali, firmati dal Presidente e dal Segretario, che restano custoditi nella sede, per poter essere liberamente consultati dagli associati. Il rendiconto economico/finanziario resta, inoltre, consultabile per i venti giorni successivi alla sua approvazione. Spetta, tra l’altro, all’Assemblea approvare i bilanci sociali, decidere sui reclami sulle affiliazioni o adesioni, eleggere o revocare il Consiglio Direttivo.

ART. 7 – Consiglio Direttivo .

L’Associazione e’diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo, che si compone di tre membri: Presidente, Vicepresidente e Segretario, eletti liberamente a maggioranza semplice dall’Assemblea tra gli associati. Il Consiglio dura in carica un quadriennio; è revocabile ed è rieleggibile. Il Consiglio è  investito, da parte dell’Assemblea, dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell’Associazione e, pertanto, potrà compiere, in persona del Presidente o del Vicepresidente, tutti gli atti di ordinaria amministrazione, compiendo qualsiasi operazione, volta al raggiungimento degli scopi dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo, convocato e presieduto dal Presidente, delibera a maggioranza semplice con la presenza dei due terzi dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo decide altresì in merito alle domande di affiliazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al consuntivo ed all’eventuale preventivo e all’ammontare della quota sociale.

ART. 8 – Cariche sociali.      

Il Presidente ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma dell’Associazione e cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente in tutti i suoi compiti e lo sostituisce, con eguali poteri, quando necessario. Il Segretario collabora alla gestione dell’Associazione, cura la tenuta dei libri sociali e segue gli adempimenti contabili ed amministrativi. Nessun componente il Consiglio può ricoprire  la medesima carica in altra A.S.D. nel medesimo Ente.

ART.  9 – Scioglimento.        

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea. Verificatosi lo  scioglimento, o qualunque  altra causa di estinzione, il patrimonio residuo verrà devoluto ad Enti o Associazioni, che perseguono gli stessi scopi sportivi dell’Associazione o a fini di utilità pubblica, sentendo l’organismo di controllo, di cui all’art. 3, comma 190 Lg. 662/96.

 ART. 10 – Statuto e regolamenti.

Le modifiche dello statuto devono essere approvate dall’Assemblea. L’Associazione può anche dotarsi di Regolamenti interni, che devono sempre essere approvati dall’Assemblea.

ART. 11 – Collegio arbitrale.

Tutte le eventuali controversie tra gli associati, e tra questi e l’Associazione o i suoi Organi, saranno sottoposte al giudizio di un Collegio Arbitrale, composto di tre membri, che giudica inappellabilmente ed a titolo definitivo e senza particolari prescrizioni di rito, I componenti del Collegio Arbitrale sono designati, rispettivamente, uno ciascuno delle parti in contestazione ed il terzo, che assume la veste di Presidente, dai primi due arbitri o, in caso di disaccordo, dal Giudice di Pace territorialmente competente. Il deliberato del Collegio Arbitrale vincola tutti gli  associati e l’Associazione ed i suoi Organi, rinunciando le parti contraenti sia d’ora per allora a qualsiasi impugnativa di lodo arbitrale.

ART. 12 – Rimedi.

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni previste dagli art.36 e seguenti del Codice Civile, allo statuto ed ai Regolamenti del Coni ed alle normative, vigenti in materia di Associazione, in quanto applicabili.